15/06/2021
SOSTEGNI BIS - LICENZIAMENTI

Con pubblicazione in data 25 maggio 2021 del DL 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”) sono state previste alcune novità in merito al tema dei licenziamenti.
Fino al 30 giugno 2021, rimane in vigore il divieto di licenziamento generalizzato per tutte le aziende, come da precedente DL 41/2021, art. 8, comma 9.
Trascorsa tale data, ossia a partire dal 01 luglio 2021, il divieto continuerà ad applicarsi solamente in relazione all'utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende.
Viene pertanto a delinearsi la seguente differenziazione, in base alla propria categoria aziendale.
L'articolo 40 stabilisce che per i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO a partire dal 01 luglio 2021:
Sarà quindi importante valutare alternativamente dopo tale data l’utilizzo della CIGO con relativo blocco dei licenziamenti e la facoltà di poter licenziare con conseguente impossibilità di accedere all’ammortizzatore sociale.
Per le aziende soggette a tali ammortizzatori permane il divieto e non possono licenziare fino al 31 ottobre 2021, come da articolo 8, comma 10 del precedente DL 41/2021).
Tale impossibilità a prescindere dalla fruizione o meno dell'ammortizzatore sociale.
Fino al 30 giugno 2021, rimane in vigore il divieto di licenziamento generalizzato per tutte le aziende, come da precedente DL 41/2021, art. 8, comma 9.
Trascorsa tale data, ossia a partire dal 01 luglio 2021, il divieto continuerà ad applicarsi solamente in relazione all'utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende.
Viene pertanto a delinearsi la seguente differenziazione, in base alla propria categoria aziendale.
Aziende che presentano domanda di CIGO (aziende industriali e dell’edilizia)
L'articolo 40 stabilisce che per i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO a partire dal 01 luglio 2021:
- resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021;
- restano sospese per il medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- resta preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
- restano altresì sospese le procedure in corso.
Sarà quindi importante valutare alternativamente dopo tale data l’utilizzo della CIGO con relativo blocco dei licenziamenti e la facoltà di poter licenziare con conseguente impossibilità di accedere all’ammortizzatore sociale.
Aziende che presentano domanda di Assegno ordinario, CIGD, CISOA (terziario ed agricoltura)
Per le aziende soggette a tali ammortizzatori permane il divieto e non possono licenziare fino al 31 ottobre 2021, come da articolo 8, comma 10 del precedente DL 41/2021).
Tale impossibilità a prescindere dalla fruizione o meno dell'ammortizzatore sociale.