20/09/2021
Cancellazione debiti anche senza utilità futura

Con l'introduzione della figura del "debitore incapiente" è stato previsto che, anche in assenza di "prospettive minime" di remunerazione del debito, tale persona può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Vi è l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.
La domanda di esdebitazione é presentata tramite organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
- indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode concede con decreto l'esdebitazione.
Il decreto é comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni.